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Attualità

“Senza consenso è violenza sessuale”: la Camera approva la riforma. Ecco cosa prevede il testo integrale

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento storico: l’art. 609-bis del Codice penale viene riscritto per introdurre formalmente il principio del “consenso libero e attuale” come elemento centrale del reato di violenza sessuale.

Le novità sostanziali del testo

Secondo il testo dell’emendamento (A.C. 1693-A), la violenza sessuale non è più definita solo dalla costrizione (violenza, minaccia, abuso d’autorità), ma anche dall’assenza di un consenso libero e attuale
Il nuovo articolo 609-bis prevede tre tipologie di condotte punibili anche se non c’è violenza fisica:

  1. Compiere atti sessuali senza consenso;
  2. Far compiere atti sessuali a un’altra persona senza consenso;
  3. Far subire atti sessuali a un’altra persona senza consenso.

La pena prevista per queste condotte va da 6 a 12 anni di reclusione, mantenendo lo stesso intervallo previsto dal testo attuale. 

Con le modalità già previste… e nuove ipotesi aggravanti

Oltre alla novità del consenso, l’emendamento mantiene anche le ipotesi già previste della legge vigente:

  • Violenza sessuale per costrizione: chi costringe qualcuno con violenza, minaccia o abuso di autorità.
  • Violenza sessuale per induzione: chi induce una persona ad atti sessuali sfruttando la sua inferiorità fisica, psichica o una condizione di particolare vulnerabilità. L’emendamento amplia questa condizione di vulnerabilità includendo fragilità che vanno oltre la semplice inferiorità fisica o mentale. 
  • Inganno per sostituzione di persona: chi si finge un’altra persona per ottenere il consenso. 

Inoltre, è prevista una attenuante speciale per i casi “di minore gravità”: la pena può essere ridotta fino a due terzi. 

Cosa implica il “consenso libero e attuale”

Con “libero e attuale” si intende un consenso espresso in modo libero, consapevole e inequivocabile, nel momento stesso in cui avviene l’atto sessuale.  Questo implica anche che il consenso:

  • deve essere manifestato senza coercizione esterna;
  • può essere revocato in qualsiasi momento;
  • non può essere dedotto in modo passivo o implicito, ma richiede una dichiarazione chiara.

Secondo la deputata Michela Di Biase (PD), una delle relatrici dell’emendamento, questo cambiamento rappresenta un vero cambio culturale: “non conta più solo la reazione fisica della vittima, ma il suo diritto di scegliere liberamente”. 

L’accordo bipartisan e il dibattito politico

L’emendamento è frutto di un accordo tra PD e Fratelli d’Italia, con il coinvolgimento diretto delle leader Elly Schlein e Giorgia Meloni. In Commissione sono intervenute le deputate Michela Di Biase (PD) e Carolina Varchi (FdI), che hanno spiegato come la norma introduca finalmente una definizione normativa di consenso nel codice penale. 

Un allineamento con gli standard internazionali

Questa riforma porta l’Italia più vicino agli standard internazionali, in particolare a quelli della Convenzione di Istanbul, che definisce lo stupro come “rapporto sessuale senza consenso” e richiede che il consenso sia dato volontariamente e valutato nel contesto in cui si svolge l’atto.

Perché è importante

  • Offre maggiore protezione legale a chi subisce violenza sessuale anche in assenza di segni fisici evidenti;
  • Sposta il fulcro del reato dal comportamento della vittima a quello dell’aggressore;
  • Potenzialmente riduce le barriere alla denuncia, perché non sarà più necessario dimostrare la costrizione fisica, ma solo l’assenza di un consenso attuale;
  • Rappresenta un forte segnale culturale: il consenso non è implicito, ma va esplicitato e rispettato.
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